Esecuzione Immobiliare

Esecuzione Immobiliare

La procedura di esecuzione immobiliare (avente appunto ad oggetto un immobile) inizia quando, a seguito del mancato pagamento da parte del debitore, il creditore si rivolge al Tribunale di competenza per ottenere la corresponsione del suo credito, rivalendosi sui beni immobili di proprietà del debitore pignorandoli e mettendoli all’asta.  L’esecuzione non può avere inizio se non con il pignoramento.

Vediamo ora quali sono i passaggi per ottenere un pignoramento e poter procedere con l’esecuzione immobiliare.

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I passaggi per procedere con l’esecuzione immobiliare

I passaggi per ottenere un pignoramento e quindi procedere con l’esecuzione sono:

1. Decreto ingiuntivo – Prima del pignoramento occorrono degli atti antecedenti e quindi il creditore deve esser munito di un titolo esecutivo per poter procedere con la richiesta al giudice di emissione di un decreto ingiuntivo. Un esempio di titolo esecutivo è un atto di mutuo. 

Ottenuto il decreto ingiuntivo da parte del Giudice, il creditore procederà con l’invio al debitore di un :

  1. Atto di precetto – è una comunicazione formale con la quale si informa ed avvisa il debitore che ha a disposizione una certa tempistica, 10 giorni, decorsi i quali si procederà ad esecuzione. Se adempie all’atto di precetto, l’esecuzione non avverrà. Pertanto, l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale competente, notifica al debitore il cosiddetto atto di precetto insieme al titolo esecutivo con il quale si dà la possibilità al debitore di far fronte ai propri debiti, entro 10 giorni dalla notifica, pena l’esecutività del titolo. 

3. Pignoramento – Se il debitore non provvede al pagamento, o non fa opposizione al decreto ingiuntivo entro e non oltre 40 giorni dalla notifica dello stesso, il creditore potrà richiedere la trascrizione dell’atto di pignoramento. In tale atto vanno indicati esattamente l’immobile ipotecato e i beni e i diritti immobiliari che si vogliono sottoporre a esecuzione.

Il pignoramento immobiliare è un atto giuridico che contiene l’ordine imperativo al debitore di non sottrarre i beni soggetti dell’espropriazione.

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La sospensione dell’esecuzione immobiliare.

La sospensione dell’esecuzione immobiliaire consiste in un arresto dello svolgimento del processo esecutivo.

Esso può essere sospeso:

  1. nel caso di opposizione al precetto, di opposizione all’esecuzione, di terzo all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi;
  2.  nel caso di contestazione circa l’esistenza di mobili presso il terzo o l’appartenenza dei beni che si intendono pignorare (artt. 548-549 c.p.c.);
  3. nel caso in cui si debba procedere alla divisione del bene, nell’espropriazione dei beni indivisi (art.601 c.p.c);
  4. nel caso di accordo delle parti e concorde richiesta (sospensione concordata): il giudice dell’esecuzione sospende il processo esecutivo per una sola volta, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo, sentito il debitore e per una durata non superiore a 24 mesi. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. 10 gg prima della scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza di prosecuzione.

L’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione, salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo.

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Estinzione del processo esecutivo

Il caso normale di estinzione del processo esecutivo coincide con il raggiungimento del suo scopo, ossia il compimento dell’atto finale di soddisfacimento del diritto del creditore.

Tuttavia sono previsti dalla legge anche delle ipotesi anormali di estinzione, il cui il processo esecutivo cessa prima di aver raggiunto il suo fine naturale, esse sono:

  1. Rinuncia: da parte del creditore pignorante e intervenuti (se muniti di titolo), prima dell’aggiudicazione o assegnazione; dopo la vendita, il processo si estingue se rinunciano tutti i creditori concorrenti, siano o no muniti di titolo esecutivo.
  2. Inattività delle parti:quando le parti non proseguono il processo esecutivo o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.

L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.

  1. Mancata comparizione delle parti.
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Distribuzione e piano di riparto

La distribuzione della somma ricavata rappresenta l’ultima fase del processo di esecuzione.

La distribuzione consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di realizzare il soddisfacimento dei loro crediti.

La massa attiva che deve essere distribuita tra i creditori intervenuti nell’espropriazione, è composta da:

a)prezzo dei beni venduti,

b)conguaglio tra valore del bene e credito dell’assegnatario

c)rendite e proventi ossia i frutti civili naturali (es. interessi) dei beni pignorati,

d)multe o somme eventualmente dovute per il risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario inadempiente.

La distribuzione della somma ricavata avviene secondo le seguenti regole:

-se c’è un solo creditore pignorante senza altri creditori intervenuti, il giudice sentito il debitore, dispone in favore del creditore stesso il pagamento di quanto spettante imputandolo a capitale, interessi e spese.

-se vi sono più creditori, il giudice procede a un riparto:

1)dopo aver sentito tutti i creditori viene formato un piano di riparto (entro 30 gg dal versamento del prezzo),

2)se tale piano viene formato in via amichevole tra i creditori, il giudice di limita ad approvarlo,

3)se manca l’accordo tra i creditori il piano è formato dal giudice.

La precisazione del credito

Terminata la vendita all’asta è necessario realizzare il piano di riparto.

Prima dell’udienza di vendita i creditori pignoranti o intervenuti, interessati alla distribuzione del ricavato devono depositare la precisazione dei crediti presso la cancelleria del Giudice.

Altresì dovranno sottoporre una copia anche al custode delegato, affinchè lo stesso possa formare il progetto di riparto e depositarlo in cancelleria. 

La precisazione del credito costituisce il passaggio fondamentale per la formazione del progetto di riparto, finalizzato alla quantificazione del credito, spese legali, ecc.

Conclusione

In questo articolo abbiamo visto tutto quello che devi sapere sull’Esecuzione Immobiliare. Ricordati che gli investimenti immobiliari sono una tipologia di investimento che ti può rendere molto, tuttavia, se non possiedi le conoscenze e gli strumenti adatti per farlo potrebbe essere anche molto rischioso.

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